Come posso aiutarti oggi?
Quotidiano Giuridico
La fuga pericolosa all'alt o al posto di blocco nel nuovo art. 192, comma 7-bis, Codice della Strada
23/05/2026 - Dal presidio amministrativo al delitto stradale: il decreto sicurezza tipizza la fuga che mette in pericolo l’altrui incolumità
L'avvocato non è mai in pausa: il peso disciplinare della mancata comparizione in udienza
22/05/2026 - Quando il banco dell’avvocato resta vuoto, ciò che viene meno non è soltanto una presenza fisica: è una parte dell’equilibrio stesso della giurisdizione
Servizi sociali, co-progettazione monca se non c'è la co-programmazione
22/05/2026 -
La co-progettazione dei servizi sociali senza la previa co-programmazione è illegittima perché manca la base partecipata di individuazione dei bisogni. Lo ha affermato il Tar Toscana, sez. IV, sentenza 30 aprile 2026, n. 840.
IPSOA Quotidiano
Plastic Tax, ancora un rinvio. In attesa dell'abrogazione?
23/05/2026 - Internalizzare i costi ambientali connessi all’utilizzo di plastica monouso, orientando i comportamenti degli operatori economici con un disincentivo fiscale: è la finalità della plastic tax italiana. Ma in una logica di sistema, la plastic tax si inserisce in un contesto più ampio di matrice europea. Ecco allora che si pongono due problemi: qualora a livello politico si ritenga di mantenere l’imposta, vi è la necessità di individuare un termine certo, non più procrastinabile, a far data dal quale la plastic tax trovi effettiva applicazione (o, in caso contrario, definitiva abrogazione); l’esigenza che ogni intervento volto a dare attuazione al tributo sia valutato anche alla luce del quadro multilivello di fiscalità ambientale in cui si inserisce, soprattutto con riferimento ai profili comunitari. Non resta che augurarsi, dunque, che quello disposto dalla legge di Bilancio 2026 sia l’ultimo rinvio della plastic tax ed il nostro sistema tributario sia in grado di scegliere in quale direzione andare. Internalizzare i costi ambientali connessi all’utilizzo di plastica monouso, orientando i comportamenti degli operatori economici con un disincentivo fiscale: è la finalità della plastic tax italiana. Ma in una logica di sistema, la plastic tax si inserisce in un contesto più ampio di matrice europea. Ecco allora che si pongono due problemi: qualora a livello politico si ritenga di mantenere l’imposta, vi è la necessità di individuare un termine certo, non più procrastinabile, a far data dal quale la plastic tax trovi effettiva applicazione (o, in caso contrario, definitiva abrogazione); l’esigenza che ogni intervento volto a dare attuazione al tributo sia valutato anche alla luce del quadro multilivello di fiscalità ambientale in cui si inserisce, soprattutto con riferimento ai profili comunitari. Non resta che augurarsi, dunque, che quello disposto dalla legge di Bilancio 2026 sia l’ultimo rinvio della plastic tax ed il nostro sistema tributario sia in grado di scegliere in quale direzione andare.
Giustizia tributaria: primo via libera al D. Lgs. di riforma
23/05/2026 - Nella seduta del 22 maggio 2026, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria. Il provvedimento attua la delega per la riforma fiscale, con specifico riguardo alla disciplina dello stato giuridico e del ruolo dei magistrati tributari, uniformandola, nei limiti della compatibilità, a quella prevista per la magistratura ordinaria. Nella seduta del 22 maggio 2026, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria. Il provvedimento attua la delega per la riforma fiscale, con specifico riguardo alla disciplina dello stato giuridico e del ruolo dei magistrati tributari, uniformandola, nei limiti della compatibilità, a quella prevista per la magistratura ordinaria.
Riscossione: informazioni anche sulle fatture dei debitori iscritti a ruolo
23/05/2026 - Con provvedimento del 22 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha previsto la messa a disposizione dell’Agente della riscossione dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse da debitori e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi pignorabili. Con provvedimento del 22 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha previsto la messa a disposizione dell’Agente della riscossione dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture elettroniche emesse da debitori e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi pignorabili.
L'OIC pubblica in consultazione la bozza del nuovo OIC 10 Rendiconto finanziario
21/05/2026 - L’OIC ha posto in consultazione (fino al 31 luglio 2026) la bozza del nuovo principio contabile OIC 10 Rendiconto finanziario. Le modifiche proposte introducono nuove regole classificatorie e accompagnano gli operatori attraverso indicazioni puntuali, chiarimenti interpretativi ed esempi applicativi riferiti a casistiche concrete, con l’obiettivo di favorire una più corretta e uniforme redazione del rendiconto finanziario. L’OIC ha posto in consultazione (fino al 31 luglio 2026) la bozza del nuovo principio contabile OIC 10 Rendiconto finanziario. Le modifiche proposte introducono nuove regole classificatorie e accompagnano gli operatori attraverso indicazioni puntuali, chiarimenti interpretativi ed esempi applicativi riferiti a casistiche concrete, con l’obiettivo di favorire una più corretta e uniforme redazione del rendiconto finanziario.
Transfer pricing: quali accorgimenti adottare in sede di chiusura del bilancio?
21/05/2026 - La chiusura del <a target="_blank" title="bilancio" href="https://www.ipsoa.it/guide/bilancio-esercizio-redigerlo">bilancio</a> rappresenta, per le società appartenenti a gruppi multinazionali, un momento decisivo anche ai fini del <a target="_blank" title="transfer pricing" href="https://www.ipsoa.it/wkpedia/transfer-pricing">transfer pricing</a>. Infatti, in questa fase, le politiche infragruppo impostate all’inizio dell’esercizio e applicate nel corso dell’anno trovano riscontro nei dati contabili, nelle marginalità effettivamente raggiunte e nella rappresentazione complessiva dell’operatività aziendale. In quest’ottica, analizzare le transfer pricing policies<i style="font-style: italic;"> </i>solo al<i style="font-style: italic;"> </i>momento della predisposizione di Masterfile e Documentazione Nazionale, a ridosso della scadenza della documentazione, significa operare quando le principali scelte economiche, contrattuali e contabili sono ormai cristallizzate. Quali accorgimenti adottare in previsione di definire il Country e Master File? La chiusura del bilancio rappresenta, per le società appartenenti a gruppi multinazionali, un momento decisivo anche ai fini del transfer pricing. Infatti, in questa fase, le politiche infragruppo impostate all’inizio dell’esercizio e applicate nel corso dell’anno trovano riscontro nei dati contabili, nelle marginalità effettivamente raggiunte e nella rappresentazione complessiva dell’operatività aziendale. In quest’ottica, analizzare le transfer pricing policies solo al momento della predisposizione di Masterfile e Documentazione Nazionale, a ridosso della scadenza della documentazione, significa operare quando le principali scelte economiche, contrattuali e contabili sono ormai cristallizzate. Quali accorgimenti adottare in previsione di definire il Country e Master File?
Trust: pubblicate le linee guida per il rendiconto
20/05/2026 - STEP Italy comunica l’avvenuta pubblicazione del documento “<strong>Linee guida per il rendiconto del trust: capitale e reddito tra diritto del trust e trattamento fiscale</strong>”. Tali linee guida mirano a rafforzare la qualità della rendicontazione, ridurre le incertezze applicative e promuovere un sistema coerente con le peculiarità del trust, applicabile sia ai trustee nazionali sia a quelli esteri, soprattutto nei casi di trust localizzati in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, dove l’assenza di documentazione può comportare la qualificazione automatica delle attribuzioni come reddito. Il rendiconto del trust deve essere considerato uno strumento unitario che svolge contemporaneamente una funzione civilistica, informativa e probatoria. Queste tre dimensioni non operano separatamente, ma concorrono a rappresentare in modo chiaro e verificabile l’andamento del patrimonio in trust. STEP Italy comunica l’avvenuta pubblicazione del documento “Linee guida per il rendiconto del trust: capitale e reddito tra diritto del trust e trattamento fiscale”. Tali linee guida mirano a rafforzare la qualità della rendicontazione, ridurre le incertezze applicative e promuovere un sistema coerente con le peculiarità del trust, applicabile sia ai trustee nazionali sia a quelli esteri, soprattutto nei casi di trust localizzati in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, dove l’assenza di documentazione può comportare la qualificazione automatica delle attribuzioni come reddito. Il rendiconto del trust deve essere considerato uno strumento unitario che svolge contemporaneamente una funzione civilistica, informativa e probatoria. Queste tre dimensioni non operano separatamente, ma concorrono a rappresentare in modo chiaro e verificabile l’andamento del patrimonio in trust.
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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