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Quotidiano Giuridico
La promozione governativa della previdenza complementare: un sistema anticostituzionale?
06/06/2026 - Analisi della riforma pensionistica 2026: silenzio-assenso, TFR al Fondo INPS e possibili profili di incostituzionalità della previdenza complementare obbligatoria
Il silenzio assenso sul permesso di costruire richiede domanda con elementi essenziali di legge
05/06/2026 -
Il silenzio assenso su un’istanza di permesso di costruire si forma anche nel caso di difformità urbanistica o, in generale, anche se la domanda non è conforme a legge; ciò può giustificare l'eventuale esercizio dei poteri di autotutela e l'impugnazione giudiziale. Il silenzio assenso non si forma nel caso di inconfigurabilità strutturale dell’istanza del privato, che sussiste nel caso in cui la stessa sia priva degli elementi essenziali e indefettibili richiesti direttamente dalla legge per la presentazione della domanda. Tali ipotesi riguardano la documentazione ritenuta essenziale dalla legge per la presentazione dell’istanza e, in particolare, quella prevista all'art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001. Deve considerarsi, al contrario, solo “incompleta” (e non "inconfigurabile") la domanda nei casi in cui manchino documenti diversi da quelli tassativamente indicati dall'art. 20, comma 1, del t.u. edilizia, come ad esempio nel caso di documenti richiesti dalla legislazione regionale o dai regolamenti edilizi, e quest’ultima evenienza non impedisce la formazione del silenzio assenso. Si profila l’ipotesi di inconfigurabilità giuridica, che impedisce anch’essa il provvedimento tacito, nel caso in cui l'istanza non rientri nel modello normativo astratto prefigurato dal legislatore, in quanto la parte istante ha errato nella qualificazione giuridica della fattispecie e invoca il silenzio assenso in fattispecie non previste dalla legge. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9 marzo 2026, n. 1878.
In albergo o al ristorante l'acqua del rubinetto non è un diritto
05/06/2026 - Niente risarcimento all'ospite di albergo a cinque stelle con pacchetto ''mezza pensione bevande escluse'' costretta a comprare acqua in bottiglia a ogni pasto (Cassazione n. 11827/2026)
IPSOA Quotidiano
Modelli 730 e Redditi PF 2026: cambia la compilazione del Prospetto familiari a carico
06/06/2026 - Nel 2025 sono cambiate le regole per la spettanza delle detrazioni relative ai familiari a carico e, in particolare, per i figli e altri familiari. Il prospetto dei familiari a carico della dichiarazione dei redditi di quest’anno (<a target="_blank" title="modelli Redditi PF 2026 e 730/2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/02/28/modelli-730-2026-redditi-pf-2026-novita">modelli Redditi PF 2026 e 730/2026</a>) è stato aggiornato per tener conto delle nuove disposizioni. Sono sorti però alcuni problemi in merito alla compilazione nel caso in cui si tratti di altri familiari a carico, in quanto i nuovi codici previsti non tengono conto di tutte le casistiche. Si è dunque intervenuto con un aggiornamento delle istruzioni di compilazione. Nel 2025 sono cambiate le regole per la spettanza delle detrazioni relative ai familiari a carico e, in particolare, per i figli e altri familiari. Il prospetto dei familiari a carico della dichiarazione dei redditi di quest’anno (modelli Redditi PF 2026 e 730/2026) è stato aggiornato per tener conto delle nuove disposizioni. Sono sorti però alcuni problemi in merito alla compilazione nel caso in cui si tratti di altri familiari a carico, in quanto i nuovi codici previsti non tengono conto di tutte le casistiche. Si è dunque intervenuto con un aggiornamento delle istruzioni di compilazione.
Presunzione di distribuzione di dividendi ai soci: siamo in attesa di novità
06/06/2026 - Secondo la Cassazione, se viene accertato un reddito d’impresa superiore a quello dichiarato si verifica l’operatività della presunzione di distribuzione dei dividendi ai soci: salvo una prova contraria spesso diabolica, il maggior reddito ai fini IRES viene cioè imputato in capo a tutti i soci, in funzione della relativa quota di partecipazione nella società. Ciò collide completamente con lo schema impositivo dell’IRES, come pensato dal legislatore, che prevede la soggettività passiva della società e la tassazione del socio solo al momento della percezione monetaria del dividendo, quale reddito di capitale. È, oggi, quindi necessario un intervento su due livelli, sia legislativo che giurisprudenziale. In quale direzione? Secondo la Cassazione, se viene accertato un reddito d’impresa superiore a quello dichiarato si verifica l’operatività della presunzione di distribuzione dei dividendi ai soci: salvo una prova contraria spesso diabolica, il maggior reddito ai fini IRES viene cioè imputato in capo a tutti i soci, in funzione della relativa quota di partecipazione nella società. Ciò collide completamente con lo schema impositivo dell’IRES, come pensato dal legislatore, che prevede la soggettività passiva della società e la tassazione del socio solo al momento della percezione monetaria del dividendo, quale reddito di capitale. È, oggi, quindi necessario un intervento su due livelli, sia legislativo che giurisprudenziale. In quale direzione?
ISA 2024: il 62,3% dei professionisti ha un punteggio ISA pari o superiore a 8
05/06/2026 - Con un documento del 5 giugno 2026, l’Osservatorio delle<strong> </strong>libere professioni di Confprofessioni ha evidenziato come, nel 2024, i livelli più elevati di affidabilità fiscale si registrino negli studi medici e nei laboratori di analisi (80,2%), nelle attività informatiche (67,1%), tra i periti industriali (63,9%), nei servizi forniti da commercialisti e consulenti del lavoro (63,4%) e negli studi notarili (62,0%). Con un documento del 5 giugno 2026, l’Osservatorio delle libere professioni di Confprofessioni ha evidenziato come, nel 2024, i livelli più elevati di affidabilità fiscale si registrino negli studi medici e nei laboratori di analisi (80,2%), nelle attività informatiche (67,1%), tra i periti industriali (63,9%), nei servizi forniti da commercialisti e consulenti del lavoro (63,4%) e negli studi notarili (62,0%).
La legge sui licenziamenti collettivi compie 35 anni e non li dimostra...
06/06/2026 - <a target="_blank" class="rich-legge" title="Legge n. 223 del 199" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000109957SOMM">Legge n. 223 del 199</a>1 sui licenziamenti collettivi … 35 anni si può dire che sia un tempo sufficientemente lungo per consentire una valutazione storico evolutiva, ma ancora abbastanza vicino da permettere di coglierne la sorprendente attualità del pilastro normativo. Ma il vero tema dei prossimi anni non sarà la sopravvivenza della legge, ma la sua capacità di adattarsi a una nuova antropologia del lavoro: servirà una nuova cultura delle relazioni industriali, poiché nessuna procedura, da sola, può governare trasformazioni profonde. Legge n. 223 del 1991 sui licenziamenti collettivi … 35 anni si può dire che sia un tempo sufficientemente lungo per consentire una valutazione storico evolutiva, ma ancora abbastanza vicino da permettere di coglierne la sorprendente attualità del pilastro normativo. Ma il vero tema dei prossimi anni non sarà la sopravvivenza della legge, ma la sua capacità di adattarsi a una nuova antropologia del lavoro: servirà una nuova cultura delle relazioni industriali, poiché nessuna procedura, da sola, può governare trasformazioni profonde.
Decreto Lavoro 2026: novità per lavoratori disabili, tutor per la sostenibilità economica e bonus asili nido
06/06/2026 - Con il primo pacchetto di emendamenti al decreto Lavoro 2026 (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. 622026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001003337SOMM">D.L. 62/2026</a>) approvato, il 4 giugno 2026, dalla Commissione Lavoro della Camera arrivano nuove tutele per i lavoratori con disabilità: i soggetti con disabilità manterranno la posizione in graduatoria nel collocamento mirato anche quando assunti con contratto di apprendistato o con contratto a tempo determinato. Via libera anche ad un emendamento che istituisce la figura del “tutor per la sostenibilità economica” che avrà il compito di fornire servizi di assistenza intensiva ai lavoratori fragili o coinvolti in processi di transizione occupazionale. È stato approvato anche un emendamento che introduce specifici adempimenti amministrativi in capo agli enti locali ai fini dell’erogazione del bonus asilo nido. Con il primo pacchetto di emendamenti al decreto Lavoro 2026 (D.L. 62/2026) approvato, il 4 giugno 2026, dalla Commissione Lavoro della Camera arrivano nuove tutele per i lavoratori con disabilità: i soggetti con disabilità manterranno la posizione in graduatoria nel collocamento mirato anche quando assunti con contratto di apprendistato o con contratto a tempo determinato. Via libera anche ad un emendamento che istituisce la figura del “tutor per la sostenibilità economica” che avrà il compito di fornire servizi di assistenza intensiva ai lavoratori fragili o coinvolti in processi di transizione occupazionale. È stato approvato anche un emendamento che introduce specifici adempimenti amministrativi in capo agli enti locali ai fini dell’erogazione del bonus asilo nido.
Welfare contrattuale e salario giusto: il TEC tra nuove regole e rischi di sostituzione salariale
06/06/2026 - L’espansione del welfare contrattuale, favorita dai regimi fiscali e dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 622026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001003337SOMM">D.L. n. 62/2026</a>, sta trasformando le utilità accessorie in componenti strutturali del trattamento economico complessivo, incidendo sulla nozione di retribuzione sufficiente ex <a target="_blank" class="rich-cod" title="art. 36" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/05AC00009904">art. 36</a> Cost. e sulla base contributiva. Il TEC, tuttavia, pur nella nuova centralità normativa, non può legittimare assetti retributivi che determinino condizioni di povertà salariale. L’inclusione del welfare contrattuale è coerente solo se rafforza la tutela sociale e previdenziale, senza sostituire stabilmente il salario liquido. In questo contesto qual è il ruolo della contrattazione collettiva? L’espansione del welfare contrattuale, favorita dai regimi fiscali e dal D.L. n. 62/2026, sta trasformando le utilità accessorie in componenti strutturali del trattamento economico complessivo, incidendo sulla nozione di retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost. e sulla base contributiva. Il TEC, tuttavia, pur nella nuova centralità normativa, non può legittimare assetti retributivi che determinino condizioni di povertà salariale. L’inclusione del welfare contrattuale è coerente solo se rafforza la tutela sociale e previdenziale, senza sostituire stabilmente il salario liquido. In questo contesto qual è il ruolo della contrattazione collettiva?
Sostenibilità, l'OIC risponde alla Commissione UE: cautela sugli anticipated financial effect
04/06/2026 - L'Organismo Italiano di Contabilità ha espresso la propria posizione ufficiale nell'ambito della <a target="_blank" title="consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/05/07/sostenibilita-consultazione-ue-revised-esrs-standard-volontario">consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea</a> sulle bozze di atti delegati relativi ai nuovi standard di sostenibilità (revised ESRS) e allo standard volontario. L’OIC ha posto l'accento su alcuni aspetti tecnici essenziali, ribadendo in particolare le forti perplessità sugli anticipated financial effect data la limitata misurabilità ed affidabilità di queste informazioni stante la mancanza di metodologie mature e consolidate. L'Organismo Italiano di Contabilità ha espresso la propria posizione ufficiale nell'ambito della consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sulle bozze di atti delegati relativi ai nuovi standard di sostenibilità (revised ESRS) e allo standard volontario. L’OIC ha posto l'accento su alcuni aspetti tecnici essenziali, ribadendo in particolare le forti perplessità sugli anticipated financial effect data la limitata misurabilità ed affidabilità di queste informazioni stante la mancanza di metodologie mature e consolidate.
IAS 28 sulle opzioni di fair value: l'EFRAG pubblica il documento di feedback sulla bozza di interpretazione
02/06/2026 - L’EFRAG, nella Dichiarazione di feedback sull’ED/2026/1, conferma il sostegno alle proposte di modifica relative all’opzione di valutazione al fair value per investimenti in collegate e joint venture. Le proposte risultano adeguate a risolvere le criticità segnalate dalle compagnie assicurative riguardo alle diverse interpretazioni del concetto di “entità simili” nei paragrafi 18‑19 dello IAS 28 e ai riflessi sulla classificazione ai sensi dell’IFRS 18. L’EFRAG riconosce tuttavia che permangono interpretazioni divergenti sulla formulazione delle modifiche, in particolare sull’interazione tra IAS 28 e IFRS 18 e sull’applicazione dell’opzione al fair value ai diversi livelli dell’entità. Per questo suggerisce ulteriori chiarimenti tecnici per garantire coerenza applicativa e ridurre il rischio di disallineamenti interpretativi. L’EFRAG, nella Dichiarazione di feedback sull’ED/2026/1, conferma il sostegno alle proposte di modifica relative all’opzione di valutazione al fair value per investimenti in collegate e joint venture. Le proposte risultano adeguate a risolvere le criticità segnalate dalle compagnie assicurative riguardo alle diverse interpretazioni del concetto di “entità simili” nei paragrafi 18‑19 dello IAS 28 e ai riflessi sulla classificazione ai sensi dell’IFRS 18. L’EFRAG riconosce tuttavia che permangono interpretazioni divergenti sulla formulazione delle modifiche, in particolare sull’interazione tra IAS 28 e IFRS 18 e sull’applicazione dell’opzione al fair value ai diversi livelli dell’entità. Per questo suggerisce ulteriori chiarimenti tecnici per garantire coerenza applicativa e ridurre il rischio di disallineamenti interpretativi.
IFRS 20 Attività e passività regolamentate: come rappresentare le differenze temporali
29/05/2026 - Il <a target="_blank" title="nuovo IFRS 20" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/05/28/ifrs-20-principio-contabile-attivita-passivita-regolamentate">nuovo IFRS 20</a> disciplina la contabilizzazione delle attività e passività regolatorie nelle imprese soggette a regolazione tariffaria. Il principio, che si applica agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2029 o data successiva, con facoltà di applicazione anticipata, mira a rappresentare in modo più fedele gli effetti delle differenze temporali, che sorgono quando i beni o servizi sono forniti in un esercizio, ma il relativo corrispettivo viene recuperato attraverso le tariffe in un periodo successivo. Il nuovo standard migliora inoltre la comparabilità tra imprese operanti in settori regolamentati, come utilities ed energia. Il nuovo IFRS 20 disciplina la contabilizzazione delle attività e passività regolatorie nelle imprese soggette a regolazione tariffaria. Il principio, che si applica agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2029 o data successiva, con facoltà di applicazione anticipata, mira a rappresentare in modo più fedele gli effetti delle differenze temporali, che sorgono quando i beni o servizi sono forniti in un esercizio, ma il relativo corrispettivo viene recuperato attraverso le tariffe in un periodo successivo. Il nuovo standard migliora inoltre la comparabilità tra imprese operanti in settori regolamentati, come utilities ed energia.
Credito d'imposta aggiuntivo ZES Unica 2025: quando si può procedere alla compensazione
06/06/2026 - L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le ricevute ZAH26 relative al credito d'imposta aggiuntivo ZES Unica 2025 consentendo alle imprese beneficiarie di avviare la fase di utilizzo del beneficio mediante compensazione in F24 con il codice tributo 7041. La ricezione della comunicazione, tuttavia, non autorizza di per sé a procedere alla compilazione del modello F24. Potrebbe darsi il caso infatti che la comunicazione stessa riporti la sospensione alla piena fruibilità del credito d’imposta fino a che non siano completate le verifiche antimafia previste dal <a target="_blank" title="provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2026, n. 56564" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/02/17/zes-unica-approvato-modello-credito-imposta-aggiuntivo">provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2026, n. 56564</a>. Da quando, quindi, è possibile procedere alla compensazione? E quando conviene farlo, se si dispone anche del credito d’imposta ZES Unica ordinario? L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili le ricevute ZAH26 relative al credito d'imposta aggiuntivo ZES Unica 2025 consentendo alle imprese beneficiarie di avviare la fase di utilizzo del beneficio mediante compensazione in F24 con il codice tributo 7041. La ricezione della comunicazione, tuttavia, non autorizza di per sé a procedere alla compilazione del modello F24. Potrebbe darsi il caso infatti che la comunicazione stessa riporti la sospensione alla piena fruibilità del credito d’imposta fino a che non siano completate le verifiche antimafia previste dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2026, n. 56564. Da quando, quindi, è possibile procedere alla compensazione? E quando conviene farlo, se si dispone anche del credito d’imposta ZES Unica ordinario?
Cybersicurezza: in arrivo 12 milioni di euro per potenziare competenze e infrastrutture nel settore
05/06/2026 - L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale annuncia la pubblicazione, da parte del MUR, di un avviso da 12 milioni di euro rivolto a università ed enti pubblici di ricerca per potenziare competenze e infrastrutture nel settore della cybersicurezza. Le domande sono presentabili sulla piattaforma CINECA dal 30 giugno al 28 luglio 2026. L’avviso prevede due linee: Incentivazione della mobilità internazionale, con 8 milioni per progetti di formazione avanzata, scambi, workshop e rafforzamento delle infrastrutture digitali (fino a 500.000 euro per progetto); Protettori Digitali, con 4 milioni per iniziative rivolte agli studenti su competenze di sicurezza informatica, uso consapevole delle tecnologie e IA, con premialità per la partecipazione femminile. L’intervento si inserisce nella Strategia Nazionale di Cybersicurezza e nel Piano NIS2, rafforzando resilienza e capacità del sistema universitario. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale annuncia la pubblicazione, da parte del MUR, di un avviso da 12 milioni di euro rivolto a università ed enti pubblici di ricerca per potenziare competenze e infrastrutture nel settore della cybersicurezza. Le domande sono presentabili sulla piattaforma CINECA dal 30 giugno al 28 luglio 2026. L’avviso prevede due linee: Incentivazione della mobilità internazionale, con 8 milioni per progetti di formazione avanzata, scambi, workshop e rafforzamento delle infrastrutture digitali (fino a 500.000 euro per progetto); Protettori Digitali, con 4 milioni per iniziative rivolte agli studenti su competenze di sicurezza informatica, uso consapevole delle tecnologie e IA, con premialità per la partecipazione femminile. L’intervento si inserisce nella Strategia Nazionale di Cybersicurezza e nel Piano NIS2, rafforzando resilienza e capacità del sistema universitario.
PNRR: l'Italia incassa l'ottava rata
04/06/2026 - L’Italia riceve l’ottavo pagamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), pari a 12,8 miliardi di euro, è stato erogato dalla Commissione europea il 3 giugno 2026, a seguito della richiesta presentata il 30 dicembre 2025 e approvata il 29 aprile 2026. Le risorse sostengono riforme e investimenti in ambiti strategici: pubblica amministrazione, giustizia, governance fiscale, istruzione, occupazione, contrasto al lavoro sommerso, ricerca, sanità, turismo, cultura, energia, mobilità sostenibile, agricoltura ed economia circolare. Con questo pagamento, l’Italia raggiunge circa l’85% dei fondi previsti dal proprio PNRR, finanziato complessivamente con 194,4 miliardi di euro. In vista della chiusura del RRF a fine 2026, gli Stati membri devono completare tutte le tappe e gli obiettivi entro agosto 2026 e presentare le ultime richieste di pagamento entro settembre 2026.abstract L’Italia riceve l’ottavo pagamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), pari a 12,8 miliardi di euro, è stato erogato dalla Commissione europea il 3 giugno 2026, a seguito della richiesta presentata il 30 dicembre 2025 e approvata il 29 aprile 2026. Le risorse sostengono riforme e investimenti in ambiti strategici: pubblica amministrazione, giustizia, governance fiscale, istruzione, occupazione, contrasto al lavoro sommerso, ricerca, sanità, turismo, cultura, energia, mobilità sostenibile, agricoltura ed economia circolare. Con questo pagamento, l’Italia raggiunge circa l’85% dei fondi previsti dal proprio PNRR, finanziato complessivamente con 194,4 miliardi di euro. In vista della chiusura del RRF a fine 2026, gli Stati membri devono completare tutte le tappe e gli obiettivi entro agosto 2026 e presentare le ultime richieste di pagamento entro settembre 2026.abstract
Intelligenza artificiale e adeguati assetti d'impresa: come prevenire la crisi
06/06/2026 - L’intelligenza artificiale è uno strumento potenzialmente idoneo a rendere più effettivi gli assetti d’impresa ex <a target="_blank" class="rich-cod" title="art. 2086" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/05AC00002096">art. 2086</a> c.c. e <a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 3" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000873338ART30">art. 3</a>, <a target="_blank" class="rich-legge" title="CCII" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000873338SOMM">CCII</a>, soprattutto nella dimensione predittiva, informativa e di early warning. In tale prospettiva, l’adeguatezza degli assetti d’impresa non può più essere valutata solo in termini statici, formali o documentali, ma deve essere verificata nella capacità dell’organizzazione di raccogliere dati attendibili, trasformarli in informazioni utili, intercettare tempestivamente gli squilibri e attivare senza indugio le iniziative necessarie. Ma cosa occorre perché l’IA sia coerente con gli adeguati assetti d’impresa e possa rappresentare davvero un ausilio al governo anticipato della crisi? il suo impiego deve essere disciplinato da una procedura interna trasversale di governo, validazione e controllo che garantisca, tra l'altro, la qualità dei dati, la sicurezza del sistema, la tracciabilità degli output, il controllo umano e l’escalation tempestiva verso gli organi sociali. L’intelligenza artificiale è uno strumento potenzialmente idoneo a rendere più effettivi gli assetti d’impresa ex art. 2086 c.c. e art. 3, CCII, soprattutto nella dimensione predittiva, informativa e di early warning. In tale prospettiva, l’adeguatezza degli assetti d’impresa non può più essere valutata solo in termini statici, formali o documentali, ma deve essere verificata nella capacità dell’organizzazione di raccogliere dati attendibili, trasformarli in informazioni utili, intercettare tempestivamente gli squilibri e attivare senza indugio le iniziative necessarie. Ma cosa occorre perché l’IA sia coerente con gli adeguati assetti d’impresa e possa rappresentare davvero un ausilio al governo anticipato della crisi? il suo impiego deve essere disciplinato da una procedura interna trasversale di governo, validazione e controllo che garantisca, tra l'altro, la qualità dei dati, la sicurezza del sistema, la tracciabilità degli output, il controllo umano e l’escalation tempestiva verso gli organi sociali.
Composizione negoziata 2026: la guida del Ministero della Giustizia per le imprese e i professionisti
05/06/2026 - Il <a target="_blank" title="decreto dirigenziale del 23 aprile 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/06/04/composizione-negoziata-nuove-indicazioni-piani-test-piattaforma">decreto dirigenziale del 23 aprile 2026</a>, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2026, porta a compimento l'adeguamento operativo della composizione negoziata al <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 1362024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000969812SOMM">D.Lgs. n. 136/2024</a>. Il provvedimento non incide sulla disciplina primaria e non introduce un nuovo istituto, ma opera sul piano della prassi, aggiornando alcuni strumenti previsti dal Codice della crisi d’impresa: dal test pratico alla check-list, dal protocollo dell'esperto alla formazione e alla piattaforma telematica. Il decreto contiene la nuova Sezione II-bis (“Specificità dei piani nel caso di strumenti di regolazione della crisi e valore riservato ai soci”) e il nuovo allegato 5 (“Indice relazione finale”). Il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2026, porta a compimento l'adeguamento operativo della composizione negoziata al D.Lgs. n. 136/2024. Il provvedimento non incide sulla disciplina primaria e non introduce un nuovo istituto, ma opera sul piano della prassi, aggiornando alcuni strumenti previsti dal Codice della crisi d’impresa: dal test pratico alla check-list, dal protocollo dell'esperto alla formazione e alla piattaforma telematica. Il decreto contiene la nuova Sezione II-bis (“Specificità dei piani nel caso di strumenti di regolazione della crisi e valore riservato ai soci”) e il nuovo allegato 5 (“Indice relazione finale”).
Come cambia con il Listing Act il prospetto informativo delle imprese emittenti titoli
05/06/2026 - Le imprese beneficiano ora di regole più semplici per accedere al mercato dei capitali. Il <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento (UE) 20242809" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000972008SOMM">regolamento (UE) 2024/2809</a> attuato in Italia con il <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 862026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001004787SOMM">D.Lgs. n. 86/2026</a>, modifica infatti il quadro europeo in materia di prospetto informativo, intervenendo sul <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento (UE) 20171129" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000852111SOMM">regolamento (UE) 2017/1129</a> e introducendo una revisione significativa delle regole relative a contenuti, dimensioni, casi di esenzione e procedure autorizzative. Cosa cambia per le imprese che ricorrono ai mercati finanziari? Le imprese beneficiano ora di regole più semplici per accedere al mercato dei capitali. Il regolamento (UE) 2024/2809 attuato in Italia con il D.Lgs. n. 86/2026, modifica infatti il quadro europeo in materia di prospetto informativo, intervenendo sul regolamento (UE) 2017/1129 e introducendo una revisione significativa delle regole relative a contenuti, dimensioni, casi di esenzione e procedure autorizzative. Cosa cambia per le imprese che ricorrono ai mercati finanziari?
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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